Una delle professioni più di successo oggi è quella del consulente tecnico d’ufficio, anche abbreviato con l’acronimo CTU. Sebbene qualche tempo fa sia stato alzato un polverone sulle modalità di compenso di questi professionisti, ancora oggi risulta essere uno dei ruoli più ambiti da determinate categorie di professionisti. Anzi, stante addirittura ad una statistica sul prossimo futuro, di qui a qualche anno l’elenco dei CTU iscritti presso i tribunali subirà una crescita ulteriore.
L’Albo dei CTU presso gli uffici dei Tribunali
Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei consulenti d’ufficio.
Si tratta di un elenco, di un registro, al cui interno vengono segnati i nominativi dei professionisti che vantano determinate skills professionali e tecniche su materie specifiche. Queste competenze possono essere utili al Giudice al fine di ottenere perizie, stime, consulenze utili in fase giudiziale.
L’albo dei CTU è istituito nel rispetto del codice di procedura civile che agli articoli 13 e successivi, nonché agli articoli 66 e ss. ne indica requisiti e caratteristiche. A detenere il registro è il Presidente di Tribunale, il quale insieme ad un Comitato da lui presieduto (nel comitato vi è un rappresentante dell’Ordine professionale, il Procuratore della Repubblica) decide se ammettere o meno un professionista nell’elenco.
È sempre poi il Presidente a vigilare sugli iscritti, ponendo in essere laddove necessario dei provvedimenti disciplinari (ad esempio se il CTU ha violato gli obblighi derivanti dai suoi incarichi).
Chi può iscriversi all’albo: i requisiti per diventare CTU
Per iscriversi nell’Albo dei CTU, il professionista deve poter dimostrare di avere una competenza specifica in un settore, deve vantare una eccellente condotta morale e deve risultare iscritto nel rispettivo ordine di appartenenza (se ce n’è uno). La competenza specifica appena citata si riferisce alle conoscenze nella materia oggetto di studio e di esperienza professionale. L’aggiornamento costante è un requisito necessario per rimanere iscritto nell’albo.
Un qualunque professionista può iscriversi nell’albo dei CTU, mentre gli esperti delle professioni non regolamentate (come i grafologi ad esempio) avranno degli elenchi conservati presso le Camere di Commercio a cui si appartiene per circoscrizione territoriale
Per esercitare attività da CTU, è indispensabile che il professionista risulti già iscritto nell’apposito Albo, presso il tribunale di appartenenza. Il giudice infatti valuta per quel determinato giudizio l’elenco di tutti i professionisti periti forensi e le relative competenze per nominare quello poi più adatto alle circostanze.
A quale Albo ci si può iscrivere come CTU
Innanzitutto coloro che hanno intenzione di diventare CTU devono sapere che possono iscriversi solo presso un unico Albo (quello del Tribunale cui si appartiene per residenza). Tuttavia è possibile iscriversi in più di una categoria. Ogni quattro anni l’elenco dei professionisti subisce una sorta di verifica, per comprendere se coloro che ne sono iscritti possiedono ancora i requisiti richiesti per coprire il ruolo.
L’albo viene detenuto dal Presidente del Tribunale, il quale riconosce l’inserimento del consulente nello stesso, solo dopo aver istituito un comitato al cui interno convergono anche un Procuratore della Repubblica e un professionista settoriale. I consulenti svolgono la loro mansione sotto stretta vigilanza del Presidente stesso, il quale può sollevare anche un procedimento contro il professionista che non ottempera ai suoi doveri in seno agli incarichi ricevuti.
Coloro che smettono di esercitare la professione, o coloro che cambiano indirizzo di residenza o numero telefonico, devono inoltrare immediata comunicazione di cambio dati,.
I documenti da presentare per iscriversi all’Albo dei CTU
La domanda va presentata direttamente al Presidente del Tribunale, allegando:
- Domanda di iscrizione all’Albo
- Certificato del casellario giudiziario
- Curriculum professionale e documenti attestanti le proprie competenze (attestati, certificati etc)
- Dichiarazione di iscrizione all’ordine
Nel rispetto delle nuove strumentazioni tecnologiche, i Tribunali hanno attivato l’iter di presentazione della domanda per via telematica. Dopo aver stampato e compilato tutti i documenti, il professionista deve apporre una marca da bollo (dal valore di 16€) e depositare tutto il plico presso l’ufficio di Volontaria Giurisdizione.
Ovviamente è d’obbligo consultare il sito del Tribunale di riferimento, per vedere nel dettaglio quale documentazione è richiesta per l’iscrizione.
La domanda e la conseguente accettazione di iscrizione all’albo può pertanto essere annoverata nell’elenco degli atti amministrativi disciplinati dalla legge. La qual cosa vuol dire che trattasi di un provvedimento che si può revocare ed eventualmente annullare, qualora in seno ad un esame vengano meno i requisiti che inizialmente hanno permesso al professionista di poter rientrare tra i Consulenti Tecnici d’Ufficio.
In caso di domanda respinta
Può accadere che la domanda venga respinta? La risposta è sì, ma l’aspirante consulente può impugnare la decisione attraverso un reclamo, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione della decisione.
A vagliare la posizione dei singoli professionisti è come già detto il Presidente del Tribunale, il quale gestisce l’albo con l’ausilio del Comitato. In caso di esito positivo quindi il Consulente risulterà a tutti gli effetti un professionista iscritto all’albo. Di lì in poi il Giudice che ritiene opportuno utilizzare le sue competenze tecniche per un processo, potrà nominarlo e incaricarlo di recidere una relazione. Per quanto vigili sul suo operato, il Presidente del Tribunale non può mettere in discussione l’operato del Consulente o il fatto che il Giudice gli abbia affidato l’incarico. Il suo compito sarà quello di verificare che ogni regola prevista dalla norma in vigore venga rispettata per lo svolgimento del suo incarico.
Secondo le modifiche effettuate al codice di procedura civile, oggi un consulente d’ufficio non può superare il 10% degli incarichi di quelli affidati dall’ufficio.
Il costo per l’iscrizione all’albo dei CTU
Ma allo stato dei fatti, quanto costa iscriversi all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del tribunale?
Oltre infatti ad acquistare la marca da bollo da sedici euro poc’anzi citata (utili ai fini dell’iscrizione), vi sono anche dei costi annui. Dopo cioè che il Tribunale abbia approvato la tua domanda, dovrai provvedere a pagare un importo di circa 168,00 o giù di lì (si paga attraverso un regolare bollettino postale) valido per un anno dalla data del versamento. Solo così si perfeziona la tua iscrizione presso l’albo di competenza.
Immagine di copertina: Foto di August de Richelieu da Pexels
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